Il fumo sul posto di lavoro

Posted by Laura Raffaeli | Posted in , ,

Sentenza della Corte Costituzionale dell’11.12.1996 n° 399. La Corte afferma due principi fondamentali:
● Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i dipendenti anche dal fumo passivo
● Il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare
La sentenza riprende i punti salienti del D.Lgs. 626/94, allora appena entrato in vigore, applicandoli al rischio fumo passivo presente nei luoghi di lavoro:
- La valutazione dei rischi deve contemplare anche il fumo
- Il documento sulla valutazione dei rischi deve riportare le misure di protezione per eliminare o ridurre i rischi da fumo
- Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, ai fini della sicurezza
- La salubrità dell’aria deve essere garantita anche mediante impianti di aerazione
- Il rappresentante dei lavoratori è chiamato in causa con il compito di promuovere
l’elaborazione delle misure di prevenzione

Sentenza del Tribunale di Milano del 01.03.2002.
La sentenza del Tribunale di Milano stabilisce la prima condanna per omicidio colposo di due dirigenti di un istituto bancario per aver sottovalutato, se non ignorato, le continue richieste di vigilare sulle violazioni del divieto di fumo commesse dai dipendenti della banca, cagionando con questo comportamento omissivo il decesso di un’impiegata affetta da disturbi respiratori.


Responsabilità del datore di lavoro
Il danno alla salute da fumo passivo è un danno subito dal non fumatore in ragione della sua permanenza in ambienti di lavoro in cui operano colleghi fumatori. La circostanza che il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere della
tutela del non fumatore deriva dal fatto che la fonte di pericolo, il fumo di sigaretta, è situata nella “sfera di dominio” del datore di lavoro, anche se il pericolo non è riconducibile alle proprie attività. L’obbligo di protezione del
datore di lavoro nasce dal fatto che l’esposizione del non fumatore avviene in occasione di lavoro o, meglio, nel corso delle sue prestazioni. Il
problema ha, quindi, origine dal “contratto sociale” tra fumatore e non fumatore, in virtù del loro rapporto di lavoro. Ora, tenendo presente che il fumatore esercita, in via di principio, una sua libertà (diritto costituzionale allo sviluppo della sua personalità), il datore di lavoro si trova a dover bilanciare un interesse
privato e un diritto collettivo. Tuttavia è necessario ricordare che, come ha affermato la Corte Costituzionale, “il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare”.
Pertanto, l’attuazione delle norme e il rispetto dei succitati principi dovrà indurre il datore di lavoro ad affrontare il problema “fumo di sigaretta” nella sua azienda. Questo dovere, peraltro, è stato ribadito con forza dalla Legge 3/2003 che ha esteso il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro anche quelli privati.
Ne consegue che in tutti i luoghi, ove operi un lavoratore dipendente, coesiste un doppio divieto di fumo, uno imposto dal datore di lavoro ai sensi delle norme prevenzionistiche e uno discendente dalla legge amministrativa sul
divieto di fumo. Ciò comporta per il datore di lavoro obblighi aggiuntivi sia nella gestione degli eventuali locali per fumatori, che nella tutela dei lavoratori occupati in tali locali, nella formazione dei dipendenti, ed, infine, nel controllo di eventuali inosservanze.
Fonte: Manuale per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro della Regione Veneto

Comments (1)

    non dovrei parlare perché sto fumando proprio in questo momento..
    ma non lavoro con altri qui, sto da sola nel mio studio: è assurdo che si debba ogni due minuti ricorrere alla pubblicazione delle leggi (pure vecchie) per ricordare agli italiani che:
    1) le leggi vanno applicate
    2) le leggi andrebbero pure rispettate se nessuno le applica
    3) se fumi è un vizio tuo non puoi imporlo a nessuno
    4) il lavoro in questo momento, per chi ce l'ha, è un bene prezioso che dovrebbe far passare pure la voglia di fumare..
    ciao laura